UCTAT Newsletter n.27 – ottobre 2020
di Alessandra Bazzani
Il PGT Milano 2030, entrato in vigore nel febbraio di quest’anno, come si legge nel suo Documento di Piano, vuol proporre un approccio regolativo più semplice e quindi inequivoco ed efficace degli usi del suolo (Relazione generale del Documento di Piano, p. 35).
A tal fine, prosegue la Relazione, si è scelto un “approccio snello e pragmatico, dando importanza al tempo delle decisioni, definendo i criteri d’azione, fissando le strategie verso un piano che recupera la dimensione del progetto, affiancandola a quella tradizionalmente quantitativa” (ibidem, p. 40).
I modi di redigere ed usare i piani urbanistici cambiano nel tempo: esaminiamo quindi come il PGT ha costruito nuove regole per rispondere alle esigenze della semplificazione, che dovrebbero corrispondere ad una riduzione dei tempi di attuazione “eliminando gli spazi di interpretazione normativa” e “delineando processi chiari” (ibidem, p. 42).
In primo luogo è stata data la preminenza alla pianificazione del Piano delle Regole, eliminando gli ambiti di trasformazione previsti dal previgente Documento di Piano e, nell’ambito del Piano delle Regole, è stata privilegiata la modalità di attuazione diretta rimuovendo il collegamento con soglie dimensionali e con il mutamento di destinazione d’uso (art. 13 NdA del PdR). In secondo luogo, per arrivare a questa semplificazione dell’apparato regolativo del Piano delle Regole, il PGT è ricorso a elementi di maggior rigidità, rappresentati dalle norme morfologiche. Basta leggere l’art. 6 NdA del PdR (rubricato “Indice di edificabilità territoriale”) per cogliere lo sfavore (commi 2 e 8) verso modifiche delle indicazioni morfologiche previste dal PdR per i vari ambiti di cui si compone il Tessuto Urbano Consolidato. Il superamento delle indicazioni morfologiche è possibile ma (art. 13, commi 2.b e 3.a) per far questo si è attribuita natura vincolante al parere – di norma consultivo – della Commissione per il paesaggio (art. 81 l.r. 12/2005 e art. 48, comma 1 del Regolamento Edilizio).
A questo punto ci si può domandare se la predetta semplificazione dei con- tenuti dispositivi sia condizione necessaria per accelerare i tempi della conclusione di procedimenti (peraltro definiti in maniera sempre più tassa- tiva dalla normativa di settore), assorbendo le funzioni di controllo delle trasformazioni immobiliari e producendo un benefico effetto di efficienza del Piano.
In realtà la lettura delle norme del Piano delle Regole evidenzia come la progettazione degli interventi sia una operazione ben più complessa: alle norme morfologiche sui tessuti (artt. 19-21-23 NdA PdR) – non sempre di facile attuazione, passando dalla regola generale alla scala minuta del singolo ambito territoriale – si affiancano e si intersecano quelle sulla sostenibilità ambientale e sulla resilienza (art. 10 NdA PdR), sulla rigenerazione (artt. 14-15 NdA del PdR), sull’attuazione dell’edilizia residenziale sociale (art. ) NdA PdR).
La complessità dell’organizzazione di tutte queste istanze non sfugge allo stesso pianificatore che ad esempio, quando deve disciplinare le grandi funzioni urbane (art. 16 NdA del PdR), ricorre ad uno strumento, la “Convenzione Quadro”, che si pone come tertium genus tra la strumentazione attuativa e l’attuazione diretta, attribuendo alla convenzione molteplici compiti di definizione per gradi di approssimazione dei progetti degli interventi.
Cosa è quindi lo strumento della semplificazione? In dottrina (cfr. A. Travi, La semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica, in Giustamm, 5/2016) si è osservato che sul piano normativo, l’intervento ha privilegiato la tipizzazione dei modelli e le condizioni della loro applicazione e talvolta la codificazione degli adempimenti, in questo modo intendendo replicare a inefficienze del sistema amministrativo. La semplificazione normativa, come ricorda lo stesso Autore, può essere altresì vista come obiettivo per l’introduzione di una disciplina più chiara volta a produrre un equilibrio diverso dei rapporti fra amministrazione e cittadino.
Il punto fondante delle strategie di semplificazione ed efficienza è allora la consapevolezza della necessità di lasciare spazi di scelta a ciascun soggetto coinvolto, senza presupporre vincoli istituzionali, ma valorizzando la capacità di discussione delle medesime scelte.
La semplificazione non è quindi antitetica alla flessibilità dei processi decisionali e ha un duplice effetto: quello di garantire la consensualità delle trasformazioni e l’assunzione di responsabilità, che sono elementi imprescindibili per affrontare la costruzione in progress della città.
Il PGT Milano 2030 ha quindi centrato l’obiettivo della semplificazione o vi è un rischio di involuzione dei procedimenti di attuazione? Dall’esame delle norme di attuazione del Piano delle Regole emerge una tendenza a privilegiare l’irrigidimento delle scelte a discapito della flessibilità, che non rap- presenta una effettiva svolta verso la semplificazione – sostanziale – dei processi decisionali. Non si può che auspicare che nella effettività dell’attuazione si affinino processi decisionali improntati ad una condivisione degli obiettivi e alla comprensione degli strumenti messi a disposizione della collettività da parte del PGT, così da salvaguardare il confronto e la collaborazione pubblico-privato che sono stati la cifra delle più significative trasformazioni territoriali milanesi degli ultimi anni.