UCTAT Newsletter n.32 – marzo 2021
di Luca Bertoli
La conservazione e la manutenzione del patrimonio costruito rappresenta uno degli oneri maggiori del ciclo di vita delle opere realizzate dall’uomo in ogni settore. Soprattutto nel settore delle costruzioni gli ultimi anni hanno rappresentato un campo di confronto e di riconsiderazione delle modalità di valutazione del valore e dell’investimento delle opere e forse finalmente si è giunti ad introdurre il valore della riqualificazione del patrimonio costruito fino a considerarne e favorirne, dove necessario, la possibilità di sostituzione con gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Gli strumenti di incentivazione hanno costituito e continuano a costituire un motore di attivazione del mercato della manutenzione che, in termini numerici, supera le valutazioni tecnico economiche della gestione del ciclo di vita che raramente vengono considerate per i patrimoni immobiliare e infrastrutturale. Il crollo del ponte Morandi di Genova ha tragicamente portato il problema alla discussione pubblica anche al di fuori della cerchia ristretta degli operatori.
La storia recente e la crisi pandemica dell’ultimo hanno evidenziato tali necessità, non tanto per le valenze sul recupero o l’incremento della qualità del costruito, quanto piuttosto dall’obiettivo di individuare un rapido strumento di riattivazione del tessuto economico. Riconoscendo al settore delle costruzioni il ruolo storico di motore primario dell’economia.
L’evoluzione degli incentivi al settore del costruito, tuttavia, trova la sua genesi in uno strumento di natura puramente fiscale risalente all’ormai lontano 1986: Testo unico delle imposte sui redditi n° 917 del 22/12/1986. Dove all’art. 16 bis si riconosce un credito fiscale ai contribuenti che realizzino interventi di riqualificazione sugli edifici. Questo disposto rimane l’unico strumento di natura strutturale per il quale non è, al momento, prevista una scadenza ed è noto come “BONUS CASA O BONUS RISTRUTTURAZIONI”.
Gli strumenti di incentivazione più recenti devono la loro origine a dispositivi emanati a livello europeo derivanti anche da accordi internazionali a livello globale. In modo particolare agli strumenti legati alla firma del protocollo di Kyoto ed alla successiva introduzione delle sanzioni per i paesi che non avessero rispettato gli impegni di abbattimento nelle emissioni dei gas climalteranti ed in modo ancora più specifico alla riduzione in ambiente di C02. Sono interventi non strutturali i cui limiti di applicabilità sono, al momento, legati alla data obiettivo del protocollo di Kyoto fissata per la fine del 2022.
I dispositivi di incentivazione fiscale attualmente attivi sono riassumibili nei seguenti dispositivi legislativi:
- Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia
- Dlgs 192/2005 Attuazione della direttiva 2002/91/CE Linee guida nazionali per la certificazione energetica Degli edifici
- SISMABONUS Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
- Direttiva europea, n. 2010/31/Ue sulla prestazione energetica nell’edilizia
- ECOBONUS DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 Disposizioni per il recepimento della Direttiva 010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010
- BONUS FACCIATE LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
- SUPERBNUS DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Il principio di agevolazione comune è quello del credito di imposta per chi sostiene le spese. In nessun caso si tratta di interventi di finanziamento a fondo perduto, ma sono tutti basati sui principi macroeconomici di trasferimento delle voci di spesa. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) si trasferisce al credito di imposta l’onere delle sanzioni che il paese dovrebbe sostenere per il mancato rispetto degli abbattimenti delle emissioni climalteranti. Nel caso degli interventi di adeguamento sismico (Sismabonus) si anticipano in forma di credito di imposta i fondi agli interventi di tipo preventivo che mediamente sono invece sostenuti dallo stato per la ricostruzione post sisma.
Gli elementi di innovazione del decreto rilancio (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34) non sono tanto nei principi e nei contenuti degli interventi agevolabili quanto nella modifica delle aliquote del credito che viene portato al 110% contestualmente alla riduzione dei tempi di ammortamento da 10 a 5 anni e all’apertura della cessione del credito non solo ai fornitori coinvolti nel processo ma anche ad operatori finanziari. Trasformando il credito in un vero e proprio prodotto finanziario commerciabile sul mercato con valori di premialità (110%) compatibili con i tassi di mercato.
Queste modifiche hanno fornito l’opportunità di attivare processi di ristrutturazione e recupero anche dei patrimoni edilizi i cui proprietari non hanno una capienza fiscale tale da poter usufruire direttamente del credito di imposta e consentono ai condomini di superare l’empasse dei limiti di approvazione nei rapporti con i condomini indigenti.
Il grande limite di questa procedura è rappresentato dai limiti dei tempi di realizzazione che, al momento, restano fissati per il mese di giugno 2022 per la realizzazione del 60% delle opere e per la chiusura dei pagamenti per la fine di dicembre del 2022.
Questa limitazione risulta incompatibile con i tempi fisiologici ei processi di progettazione e di realizzazione delle opere e sta evidenziando la limitazione ad interventi essenziali e limitati. Escludendo la possibilità di procedere ad ottimizzazioni e sinergie che potrebbero portare a risultati nettamente più performanti a parità di spesa. Sono in corso molti studi sulle modalità di modifica e di prolungamento delle date cercando di collegare questi dispositivi ai fondi del Recovery Fund e del Green Deal che verranno stanziati dall’Unione Europea.
Deve anche essere evidenziato che i disposti di agevolazione sopracitati non sono gli unici a disposizione per la riqualificazione del costruito e del territorio in genere. Si citano a solo titolo di esempio gli interventi di ammodernamento delle infrastrutture energetiche (reti di distribuzione gas, elettriche, teleriscaldamento) e di telecomunicazioni in atto su tutto il territorio ed in particolare nelle aree metropolitane. Interventi che potrebbero trovare sinergie non solo all’interno dei singoli lotti ma anche con una diffusione più estesa a livello di isolati o quartieri.
Ancora a titolo di esempio si riportano due strumenti innovativi di recentissima emanazione:
- DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
- Legge 8/2020 – Il recepimento anticipato degli schemi di Autoconsumo Collettivo e delle Comunità di energia Rinnovabile in Italia
- DECRETO 16 settembre 2020 Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a Fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo.
Dispositivi ancora poco noti che introducono ulteriori incentivazioni per l’installazione diffusa di impianti di produzione di accumulo dell’energia distribuiti sul territorio. Fornendo sgravi sugli oneri di distribuzione applicati alle tariffe per il mancato utilizzo degli impianti centralizzati di produzione e delle reti di distribuzione. In sostanza oltre al vantaggio dell’autoconsumo si introduce un beneficio in termini di rimborsi sulla quota di autoproduzione.
In conclusione, il progetto energetico del costruito e la trasformazione delle reti di distribuzione a livello territoriale possono costituire una opportunità, senza precedenti, di sviluppo di sinergie per l’efficientamento ed il miglioramento della qualità di tutto il territorio.
La necessità di una visione olistica del problema e della necessità di una riconversione della cultura della progettazione nella visione del Green Deal Europeo è emblematicamente descritto nell’intervento della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dello scorso 15/10/2020 con il richiamo al mondo della progettazione, alla necessità della nascita di una “A New European Bauhaus” del quale si riporta un breve estratto ed il link al file completo.
“… But I want this to be more than an environmental or economic project. The European Green Deal must also – and especially -– be a new cultural project for Europe. Every movement has its own look and feel. And this systemic change needs its own aesthetics – blending design and sustainability.”
ITA https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/AC_20_1916
ENG https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/AC_20_1916
