UCTAT Newsletter n.36 – luglio 2021
di Luca Bisogni
IL PNRR
L’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di COVID 19 ci ha messo di fronte ad una realtà per la quale le società occidentali si sono trovate impreparate; la “pandemia” ha colto la società “di sorpresa” travolgendo tutto il sistema.
In risposta alla crisi pandemica l’Unione Europea ha risposto nel luglio 2020 con il Next Generation EU (NGEU).
I due principali strumenti del NGEU sono il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU). Il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)[1].
Il Regolamento RRF enuncia le sei grandi aree di intervento (pilastri) sui quali i PNRR si dovranno focalizzare: Transizione verde; Trasformazione digitale; Crescita intelligente; sostenibile e inclusiva; Coesione sociale e territoriale; Salute e resilienza economica sociale e istituzionale; Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani.
Il pilastro della transizione verde discende direttamente dallo European Green Deal e dal doppio obiettivo dell’Ue di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 per cento rispetto allo scenario del 1990 entro il 2030.
Riguardo al primo pilastro il Piano deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello UE anche attraverso l’uso delle tecnologie digitali più avanzate, la protezione delle risorse idriche e marine, la transizione verso un’economia circolare, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, la prevenzione dell’inquinamento e la protezione e il ripristino di ecosistemi sani. Questi ultimi comprendono le foreste, le zone umide, le torbiere e le aree costiere, e la piantumazione di alberi e il rinverdimento delle aree urbane.
Il 22 giugno 2021 la Commissione Europea ha approvato il PNRR italiano ( COM(2021) 344 final Bruxelles, 22.6.2021 ). Il PNRR si sviluppa intorno a tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.
Il PNRR si articola in 6 Missioni, suddivise in 16 Componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo.Le Componenti, a loro volta, si articolano in 43 ambiti di intervento per progetti omogenei e coerenti.
Per ogni Missione sono indicati le linee di investimento (in totale 133) e le riforme settoriali (49) volte ad introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti. In
ciascuna Missione, inoltre, si dà conto dei profili più rilevanti ai fini del perseguimento delle tre priorità trasversalidel Piano,
costituite da “Parità di genere”, “Giovani” e “Sud e riequilibrio territoriale”[2].
IL CRITERIO DNSH
L’attuazione delle misure del PNRR può comportare impatti sull’ambiente; per tale motivo il regolamento (RRF, Recovery and Resilience Facility) stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi del regolamento Tassonomia[3]. Ai sensi del regolamento RRF, la valutazione degli RRP deve garantire che ogni singola misura (ossia ciascuna riforma e ciascun investimento) inclusa nel piano sia conforme al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH, “do no significant harm”). Gli orientamenti tecnici per l’applicazione del principio DNSH sono forniti da uno specifico documento[4]
Nel PNRR italiano non sono rinvenibili le valutazioni secondo il DSNH delle misure previste.
Con il DNSH viene introdotto un criterio fondamentale di valutazione che può costituire un riferimento operativo importante non solo per la valutazione del PNRR ma anche per le procedure di valutazione ambientale già presenti nel sistema nazionale.
GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E IL PNRR
Per le azioni derivanti dal PNRR che possono indurre incidenze sull’ambiente e che rientrano nel campo di applicazione delle norme e disposizioni di valutazione ambientale devono essere avviate le relative procedure secondo le indicazioni normative e regolamentari vigenti.
Col DECRETO SEMPLIFICAZIONI (D.L.31 maggio 2021, n. 77) sono state introdotte modificazioni al Dlgs 152/2006 (T.U. Ambiente) relative ad alcune procedure di valutazione ambientale ed è stata introdotta la disciplina specifica per le opere derivanti dall’applicazione del PNRR e PNIEC. Come modificazione di ordine generale col DS viene introdotto nel Dlgs 152/2006 l’Interpello in materia ambientale (nuovo art. 3-septies.)col quale (i soggetti elencati) possono inoltrare al Ministero della transizione ecologica, istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l’esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica dellasoluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell’istante.
Riguardo alle competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 7 bis del Dlgs 152/2006) il DS stabilisce che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Tale dichiarazione ha efficacia nei procedimenti di valutazione e nei procedimenti urbanistici.
Il Dlgs 152/2006 è integrato con un nuovo articolo (26 bis) che introduce per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, una Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale disciplinandone modalità e tempi procedurali.
Il D.S. dispone modificazioni anche riguardo al Provvedimento Unico Ambientale e al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.
Riguardo alla verifica di assoggettabilità alla Vas il rapporto preliminare viene rinominato in rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS; vengono escluse dal provvedimento di verifica di assoggettamento o di esclusione del piano o programma dalla VAS la possibilità di definire prescrizioni.
Viene meglio definito il ruolo del monitoraggio e precisate le fasi operative.
La maggior parte delle modificazioni introdotte dal DS riguardano la riduzione dei tempi di espletamento delle procedure e per sollecitare una maggiore efficacia dei procedimenti con una particolare attenzione alle opere del PNRR e PNIEC ma non elude le procedure necessarie.
Una procedura speciale è riservata ad alcuni progetti PNRR (All.IV) (art ART. 44 del DS(Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessita’ o di rilevante impatto). La procedura speciale non esclude l’espletamento delle valutazioni ambientali che vengono inserite al suo interno. Per i progetti elencati e’ escluso il ricorso all’inchiesta pubblica di cui all’articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
L’art. 46 introduce Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico in relazione alle opere indicate dall’allegatoIV.
Le Green Infrastructure e le NBS un contributo al perseguimento degli obiettivi ambientali e al rispetto del principio DNSH
Il PNNR deve rispettare gli obiettivi ambientali fissati dal regolamento tassonomia.
E’ ampiamente riconosciuto e ampiamente supportato dall’UE il ruolo importante rivestito dalle Green infrastructure e dalle NBS nel perseguimento degli obiettivi ambientali europei richiamati proprio dalla Tassonomia.
Le NBS-GI possono svolgere altresì un ruolo cruciale nel rispetto del criterio DNSH che deve essere rispettato dalle opere e disposizioni del PNRR. Una individuazione preliminare del potenziale beneficio apportato dall’impiego delle NBS-GI al rispetto dei criteri DNSH e la loro utilizzabilità per il perseguimento dei criteri per alcune azioni previste è riportato nelle seguenti tabelle.
criteri DNSH | NBS-GI |
a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra; | +++ |
b) all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi; | +++ |
c) all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o ii) al buono stato ecologico delle acque marine; | +++ + |
d) all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: i) l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; ii) l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente; | + |
e) alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o | ++ |
f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività: i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione. | +++ |
NBS-GI | MISSIONI, AMBITI DI INTERVENTO E MISURE DEL PNRR | Investimenti Mld € |
MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO | ||
M1C3 – TURISMO E CULTURA | 6,68 | |
2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale | 2,72 | |
# | Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici | 0,30 |
Missione 2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA | 59,47 | |
M2C1 – ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE | 5,27 | |
3. Sviluppare progetti integrati | 0,37 | |
# | Investimento 3.1: Isole verdi | 0,20 |
## | Investimento 3.2: Green communities | 0,14 |
M2C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 15,06 | |
Prevenire e contrastare gli effetti sui cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio | 8,49 | |
### | Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | 2,49 |
### | Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni | 6,00 |
3. Salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine | 1,69 | |
### | Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | 0,33 |
### | Investimento 3.3: Rinaturazione dell’area del Po | 0,36 |
### | Investimento 3.4: Bonifica dei siti orfani | 0,50 |
### | Investimento 3.5: Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | 0,40 |
4. Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime | 4,38 | |
## | Investimento 4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico | 2,0 |
### | Investimento 4.3: Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | 0,88 |
### | Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione | 0,60 |
[1] (Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 18.2.2021.)
[2] Senato della Repubblica- Servizio studi , Camera di Deputati- Servizio studi. Dossier XVIII legislatura. Schede di lettura. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Aggiornato al 15 luglio 2021. Documentazione di finanza pubblica n. 28/1).
[3] REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088
[4] C(2021) 1054 final. Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza; ed allegati C(2021) 1054 final ANNEXES 1 to 4 ) che definisce criteri e metodi divalutazione per attuare il principio DNSH nei progetti del PNRR, sia per le riforme che per gli investimenti.